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MiSE Credito di imposta R&S: come ottenere sgravi fiscali per le imprese 2015-2020

credito-imposta-ricerca-sviluppoCredito d’imposta per tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. È una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, attuata attraverso il D.M. 27 maggio 2015.

ATTIVAZIONE

Dal periodo d’imposta 2015.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

PERIODO DI APPLICAZIONE

Il credito d’imposta sarà applicato sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Sono previsti 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 milioni di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017, 547 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni di euro per l’anno 2020.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) Spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’Allegato 1 al DL 145/2013:
– dipendente dell’impresa
– in rapporto di collaborazione con l’impresa (in attività presso le strutture dell’impresa)
Misura del credito: 50%

b) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, non collegate al beneficiario del credito.
Misura del credito: 50%

c) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA);
Misura del credito: 25%

d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Misura del credito: 25%

N.B. A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento per tutte le voci di spesa e sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”.

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 19/E chiarisce che:

  • i brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli di utilità possono essere ammissibili
  • i marchi d’impresa e i disegni non possono essere ammissibili
  • sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto all’asta di “privative industriali

FORMA E PORTATA DELL’AGEVOLAZIONE

L’importo massimo annuale concedibile è di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché le spese annuali per attività di R&S non siano inferiori a 30.000 euro e rappresentino “spesa incrementale”, cioè spesa sostenuta per ogni singola voce da a) a d) in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta 2012-2013-2014.
Il credito d’imposta sarà pari al 25% o al 50% calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi a-b-c-d, nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul periodo a decorrere dalla costituzione.

N. B. A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento per tutte le voci di spesa e l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta può essere utilizzato tramite modello F24 inserendo il codice tributo 6857, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145’ (come da risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate)non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il codice deve essere inserito nella sezione ‘Erario’ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati’ o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

DOCUMENTAZIONE

I costi devono essere schedati tramite documentazione contabile – da allegare al bilancio – certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 co. 35-36 della Legge 23.12.2014 n. 190 (modifiche all’art. 3 del DL n. 145/2013)
D.M. MEF-MiSE 27 maggio 2015

Art. 1 co. 15 e 16 della Legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232

Scade il 31-12-2020 alle 17:00

Legge Stabilità 2017 potenzia il credito di imposta ricerca e sviluppo

credito-di-imposta-r&s-2015-19La legge di Stabilità 2017 dovrebbe potenziare il credito d’imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo: si prospetta infatti l’idea di portare il beneficio al 50% anche per la spesa intra-muros delle aziende e di innalzare il tetto massimo per impresa a 20 milioni di euro, oltre a prorogarne la durata di un anno.

Introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190-2014), il credito d’imposta è attualmente previsto per tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019.

La manovra per il 2017 intende prorogare di un anno la validità dell’incentivo, estendendone la durata fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020.

Inoltre l’intensità del beneficio dovrebbe diventare pari al 50% per tutte le tipologie di spesa, mentre finora è stata pari al 25% delle spese incrementali in attrezzature e consulenze tecniche sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti sul triennio 2012-13-14, e al 50% delle spese relative al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca “extramuros”.

Diventeranno ammissibili all’incentivo anche i costi relativi a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato che tecnico.

Quadruplica, infine, l’importo massimo dell’incentivo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario, che passa dai precedenti 5 milioni a 20 milioni di euro.

L’efficacia delle nuove disposizioni si avrà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Scade il 31-12-2019 alle 09:00

Credito di imposta imprese per interventi di bonifica da amianto

eternit_3L’art.56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha introdotto il credito d’imposta a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica da amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016 ha definito le modalità attuative dell’agevolazione. Le risorse stanziate ammontano a complessive Euro 17 milioni.

SCADENZE

Le imprese interessate presentano domanda on-line per il riconoscimento del credito d’imposta a partire dal 16 novembre 2016.
Il credito d’imposta è riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo. La data ultima di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2017.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziate ammontano a complessivi 17 milioni di euro.

OBIETTIVO

Attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive effettuati nel 2016 secondo quanto disposto dall’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, realizzati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Sono ammissibili al credito d’imposta:

  • gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

SPESE ELEGGIBILI

Sono eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

TIPO E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE

E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica.
L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativo agli aiuti «de minimis» (100.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi; 200.000 euro per tutte le altre imprese).
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
L’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

CUMULABILITÀ

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

DOCUMENTAZIONE

La domanda di agevolazione deve essere corredata da:
a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
c) l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute (rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale);
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

RIFERIMENTO NORMATIVO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 15 giugno 2016 “Modalita’ attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto” (GU n.243 del 17-10-2016)

Scade il 31-03-2017 alle 18:00

Pmi e tutela dell’ambiente: dal 1 settembre domande di agevolazione

investimenti-ambientaliA partire dal 1° settembre le imprese possono inviare la comunicazione relativa agli investimenti di prevenzione e riduzione dei danni ambientali e oggetto di agevolazioni tramite il sito: https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it

La legge reca disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa, istituendo un sistema di detassazione per le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali. In particolare prescrive che:

  1. la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui reddito (comma 13)
  2. per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (comma 15)
  3. le imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al comma 13, provvedono a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (comma 16)
  4. le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento di cui al punto 3), l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (comma 17).

A partire dal 1° settembre 2016 le imprese saranno tenute alla compilazione di ciascun campo della pagina web a disposizione, alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.

Scade il 29-01-2017 alle 12:02

Mezzogiorno: credito di imposta investimenti dal 30 giugno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che approva il modello attraverso il quale le imprese potranno richiedere l’accesso agli sconti di imposta previsti dalla Legge di Stabilità 2016 per i beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

A disposizione ci saranno 617 milioni all’anno, fino al 2019. Anche se i paletti da considerare, in fase di pianificazione degli investimenti, saranno molti.

Cosa dice la legge di Stabilità

L’agevolazione prende le mosse dalla Legge di Stabilità 2016, con la quale il Governo ha introdotto una misura pensata per incentivare gli investimenti nelle aree del Paese a più bassa crescita. La manovra, per la precisione, ha stanziato 617 milioni all’anno, a decorrere dal primo gennaio del 2016 e per tre anni, fino al 31 dicembre del 2019. Il bonus ha carattere automatico e questo lo rende particolarmente interessante per gli imprenditori che intendano usufruirne.

La ripartizione territoriale

Sulla ripartizione territoriale delle risorse bisognerà, però, considerare un elemento. Se alcune Regioni accedono interamente al beneficio, come la Calabria e la Basilicata, non vale lo stesso per altre. In Abruzzo,ad esempio, solo in alcuni Comuni sarà possibile richiedere lo sconto. Per verificare quale è la situazione sarà sufficiente consultare l’elenco disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può chiedere il credito

Il credito d’imposta, nello specifico, sarà fruibile da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa e potrà essere utilizzato con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Sconti in compensazione

Lo sconto potrà essere utilizzato solo in compensazione e soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Ma, soprattutto, dovrà fare riferimento a macchinari nuovi: “Gli investimenti – spiega l’amministrazione fiscale – sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati”.

Le esclusioni

Le uniche esclusioni vengono elencate dal Ministero dell’Economia: “Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo”. L’agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà. E non vale per alcune categorie di beni, come quelli classificabili in voci di bilancio diverse da quelle previste dalla legge di Stabilità, come gli immobili e gli autoveicoli.

La presentazione della domanda

Le imprese interessate a godere dell’agevolazione devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Stop ai contributi pubblici

Bisogna, comunque, considerare che il beneficiario dovrà partecipare all’investimento con un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. In sostanza, chi accede ad altri finanziamenti statali o regionali sarà tagliato fuori dallo sconto.

Le regole sul cumulo

Vanno, infine, ricordate le regole sul cumulo. Il credito d’imposta non può essere cumulato con altre agevolazioni “de minimis”, se il cumulo determina il superamento, nell’arco di tre esercizi, della soglia massima complessiva di 200mila euro. Per il calcolo del rispetto del limite triennale, gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di riceverli.

Leggi la guida dell’Agenzia delle Entrate

MiSE: nuove misure a favore delle start up innovative

startup.innovative-300x197Il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha firmato due decreti a favore delle startup innovative. Il primo estende al 2016 gli incentivi fiscali per chi investe nelle start up, mentre il secondo facilita l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi innovative. Entrambi i provvedimenti seguono di pochi giorni il decreto che prevede la costituzione delle start up innovative anche online, senza notaio.

Il decreto sugli incentivi stabilisce, tra le altre cose, per le persone fisiche che investono in start up innovative detrazioni del 19% per conferimenti fino a 500mila euro. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.

L’altra misura prevede un sostanziale ampliamento in favore delle Pmi innovative della possibilità di accedere al Fondo di garanzia attraverso la procedura cosiddetta semplificata. Tale procedura riconosce la possibilità di accesso senza che il gestore del Fondo stesso effettui la valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria (valutazione che viene dunque demandata al soggetto richiedente, banca o confidi).

La legge di stabilità 2016 promuove la green economy

Bonifica amianto

Il Collegato ambientale introduce incentivi per i titolari di reddito d’impresa che nel 2016 daranno luogo a bonifiche di amianto su beni e strutture produttive. L’incentivo si configura come credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute su investimenti non inferiori a 20mila euro.

Il credito d’imposta è attribuito nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Il credito non concorre alla determinazione del reddito né dell’imponibile Irap e potrà essere ripartito su tre quote annuali di pari importo. Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’incentivo.

A regolare nel dettaglio la misura sarà un decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Economia, che entro tre mesi dalla pubblicazione della legge definirà modalità e termini per la concessione dell’agevolazione. Le domande, in ogni caso, dovranno essere inoltrate al Ministero dell’Ambiente.

Viene inoltre istituito un apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Rischio idrogeologico

Il Collegato ambientale istituisce anche un fondo da 10 milioni di euro per il 2016 per contrastare il rischio idrogeologico. Risorse che serviranno per anticipare ai Comuni i fondi necessari per la demolizione degli immobili abusivi, con priorità per quelli realizzati nelle aree di maggior pericolo. Un altro strumento, da disciplinare con apposito decreto ministeriale, sarà inoltre destinato alla progettazione e realizzazione di opere di risanamento idrogeologico.

Istituito inoltre un Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Con una dotazione di 100 milioni di euro, già assegnati dal CIPE con la delibera n. 32/2015, funzionerà con un meccanismo di rotazione che consentirà di rifondere quanto anticipato al momento del finanziamento dell’opera.

Novità anche in materia di acqua, con l’istituzione di un Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, per superare le procedure di infrazione Uee le relative multe nei confronti di Roma.

Mobilità sostenibile

Sono 35 i milioni di euro per i Comuni con più di 100mila abitanti per incentivare iniziative di mobilità sostenibile, quali piedibus, car pooling, car sharing, bike pooling e bike sharing.

Termini e modalità per la presentazione dei progetti saranno definiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Collegato ambientale con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente.

Verranno inoltre finanziati laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, iniziative per la riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici. Il Ministero dell’Istruzione adotterà inoltre delle linee guida rivolte alle scuole che sceglieranno di istituire il “Mobility manager”, una figura che coordinerà gli spostamenti del personale e degli alunni, favorendo la collaborazione con strutture comunali e altre scuole, l’intermodalità, l’uso della bicicletta e il noleggio di veicoli elettrici.

Il testo prevede inoltre lo stanziamento di 5 milioni di euro l’anno a favore della Regione Emilia-Romagna per il completamento del corridoio europeo Eurovelo 7 (la pista ciclabile lunga 7409 chilometri che unisce Capo Nord a Malta) e per la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso Verona-Bologna.

Rifiuti, fine vita fotovoltaico, economia circolare

Varie misure all’interno del Collegato ambientale penalizzano il conferimento degli scarti in discarica, incentivano la raccolta differenziata, promuovono la riduzione dei rifiuti non riciclati, favorendo anche il compostaggio domestico e di comunità (ospedali, mense, quartieri, ecc).

Fra le misure più note, il divieto di gettare in strada mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e altri piccoli rifiuti, e il ritorno del “vuoto a rendere” volontario e sperimentale nei bar e nei ristoranti, per i produttori di birra e di acqua minerale.

Quanto ai sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato ambiente si prevede un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione. Questi devono corrispondere alle tipologie previste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Nel contesto dell’economia circolare rientrano poi le misure per incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post-consumo o ottenuti dal disassemblaggio di prodotti complessi. Con questo obiettivo il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il dicastero dell’Ambiente, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese e associazioni. Le risorse finanziarie da destinare a tal fine saranno indicate con decreto del MISEentro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Di economia circolare si parla anche all’articolo 13 del testo, relativo ai sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas. Per ridurre l’impatto ambientale dell’economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e quelli della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

GPP e appalti verdi

La legge punta poi a semplificare gli acquisti verdi da parte delle Pubblica amministrazione (GPP, Green Public Procurement): le aziende in possesso di certificazione ambientale EMAS o Uni En Iso 14001 godranno di una riduzione della garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di beni e servizi ecologici.

Le Amministrazioni dovranno inoltre indicare le specifiche tecniche nei documenti di gara per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori elettronici, moduli a LED per illuminazione pubblica, attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (quali computer e stampanti), servizi energetici per gli edifici (illuminazione e riscaldamento).

Oil Free Zone, Green Community e Made Green in Italy

Istituire un’area territoriale che, entro un determinato arco temporale, preveda la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. E’ quanto possono fare i Comuni, anche in associazione, realizzando la Oil Free Zone.

Il Collegato ambientale istituisce inoltre la “Strategia delle Green Community”, cioè comunità rurali e montane che si votano alla sostenibilità attraverso:

  • la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica,
  • la tutela della biodiversità,
  • la certificazione della filiera del legno,
  • la gestione integrata e certificata delle risorse idriche,
  • la produzione di energia da fonti rinnovabili locali,
  • lo sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni del territorio,
  • la costruzione sostenibile, l’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti,
  • lo sviluppo sostenibile delle attività produttive,
  • l’integrazione dei servizi di mobilità.

Infine, il testo istituisce il nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” per indicare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti. Chi compra potrà privilegiare il “chilometro zero” certificato e le produzioni agricole e industriali sostenibili.

Scade il 20-06-2016 alle 09:01

Cosa è il Credito di imposta in R&S?

credito-di-imposta-r&s-2015-19E’ una misura adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico per agevolare tutte le imprese che effettuano investimenti in Ricerca e Sviluppo. Il credito è attivo sugli investimenti realizzati nei periodi di imposta 2015 – 2019.

Si potranno detrarre dalle tasse il 50% dei costi incrementali, rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nel triennio 2012-2014, sostenuti per attività di R&S relativi al personale altamente qualificato ed a contratti di ricerca con università ed enti di ricerca mentre la detrazione sarà del 25% sui costi relativi all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e per l’acquisizione di privative industriali.
L’importo massimo annuale del credito è di 5 milioni di euro, con spese annuali in R&S non inferiori a 30.000 euro.

Perché per un’azienda è tanto importante tanto vantaggioso fruire del Credito di imposta per Ricerca & Sviluppo?

Perché la misura si configura nella sostanza come “contributo a fondo perduto” e può essere utilizzato in detrazione delle tasse.
La misura è poi aperta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo e quindi valida sia per le PMI che per le GI, senza distinzione.
Diventa poi particolarmente vantaggiosa per le aziende che assumono nel tempo personale qualificato, inteso come personale in possesso di una laurea specialistica e/o magistrale in materie tecniche-scientifiche, essendo una voce di spesa che incide in modo molto sensibile sulla determinazione della base di costo su cui è calcolato il contributo.
Va poi considerato che si tratta di una misura che coprirà una arco temporale considerevole: programmare gli investimenti in maniera oculata può avvantaggiare tutte le imprese italiane che fanno Ricerca e Sviluppo nel poter beneficiare di uno sgravo fiscale crescente dal 2015 e fino al dicembre 2019.

Come si fruisce del credito?

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Come si arriva a stimare gli investimenti medi in R&S realizzati tra il 2012 e il 2014?

Il processo per la determinazione della base dei costi su cui calcolare i contributi è abbastanza complesso e passibile di errori e pertanto è indispensabile affidarsi ad una struttura in grado di offrire un supporto professionale. Gesa Finance Srl ha un metodo specifico e puntuale ed è in grado di supportare la propria clientela in modo sicuro ed affidabile. In questo contesto Gesa Finance Srl può fare anche uno studio di fattibilità sul Credito di imposta R&S 2015-19 per analizzare la situazione aziendale, nell’arco temporale in esame, al fine di massimizzare il il risparmio delle imprese e verificare le effettive condizioni di applicabilità.

Emilia-Romagna: agevolazioni fiscali per la Zona Franca Urbana

ZFUIl Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 90178 del 24 novembre 2015, che avvia l’attuazione dell’intervento per la concessione di agevolazioni fiscali a favore delle microimprese localizzate nella Zona Franca Urbana (ZFU) dell’Emilia-Romagna, che comprende i centri storici e gli abitati dei Comuni colpiti dall’alluvione del gennaio 2014 e quelli danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Le risorse disponibili per la concessione degli incentivi ammontano complessivamente a 39,2 milioni di euro, di cui 19,6 milioni per il 2015 e altrettanti per il 2016.

Possono accedere alle agevolazioni le microimprese che:

  • svolgono la propria attività all’interno della Zona Franca (sede principale o unità locale);
  • si rivolgono al Comune che certifica la loro localizzazione all’interno della ZFU;
  • si sono costituite prima del 31 dicembre 2014;
  • hanno un reddito lordo inferiore a 80mila euro ( nel solo esercizio 2014) e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Gli incentivi fiscali – riconosciuti esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016 – consistono in:

  • esenzione dalle imposte sui redditi;
  • esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esenzione dall’imposta municipale propria.

Le domande per accedere alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 21 dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016.

MiSE: pronto il codice tributo per il credito d’imposta R&S

Credito di imposta R&S 2015-19Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145-2013 e aggiornato dalla Legge di stabilità 2015.

L’incentivo fiscale è rivolto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni applicative del regime di aiuto sono state approvate con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, che ha previsto l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l’utilizzo dell’agevolazione esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Con la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire il codice tributo per la fruizione in compensazione, cioè ‘6857‘, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145’.

Il codice deve inserito nella sezione ‘Erario’ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati’ o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Scade il 2-05-2016 alle 08:43