Credito di imposta imprese per interventi di bonifica da amianto

eternit_3L’art.56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha introdotto il credito d’imposta a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica da amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016 ha definito le modalità attuative dell’agevolazione. Le risorse stanziate ammontano a complessive Euro 17 milioni.

SCADENZE

Le imprese interessate presentano domanda on-line per il riconoscimento del credito d’imposta a partire dal 16 novembre 2016.
Il credito d’imposta è riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo. La data ultima di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2017.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziate ammontano a complessivi 17 milioni di euro.

OBIETTIVO

Attribuzione del credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive effettuati nel 2016 secondo quanto disposto dall’art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, realizzati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Sono ammissibili al credito d’imposta:

  • gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

SPESE ELEGGIBILI

Sono eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

TIPO E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE

E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica.
L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativo agli aiuti «de minimis» (100.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi; 200.000 euro per tutte le altre imprese).
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
L’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

CUMULABILITÀ

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

DOCUMENTAZIONE

La domanda di agevolazione deve essere corredata da:
a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
c) l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute (rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale);
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

RIFERIMENTO NORMATIVO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 15 giugno 2016 “Modalita’ attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto” (GU n.243 del 17-10-2016)

Scade il 31-03-2017 alle 18:00