MiSE Credito di imposta R&S: come ottenere sgravi fiscali per le imprese 2015-2020
Credito d’imposta per tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. È una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, attuata attraverso il D.M. 27 maggio 2015.
ATTIVAZIONE
Dal periodo d’imposta 2015.
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
PERIODO DI APPLICAZIONE
Il credito d’imposta sarà applicato sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Sono previsti 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7 milioni di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017, 547 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni di euro per l’anno 2020.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a) Spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’Allegato 1 al DL 145/2013:
– dipendente dell’impresa
– in rapporto di collaborazione con l’impresa (in attività presso le strutture dell’impresa)
Misura del credito: 50%
b) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, non collegate al beneficiario del credito.
Misura del credito: 50%
c) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA);
Misura del credito: 25%
d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Misura del credito: 25%
N.B. A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento per tutte le voci di spesa e sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”.
RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 19/E chiarisce che:
- i brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli di utilità possono essere ammissibili
- i marchi d’impresa e i disegni non possono essere ammissibili
- sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto all’asta di “privative industriali“
FORMA E PORTATA DELL’AGEVOLAZIONE
L’importo massimo annuale concedibile è di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché le spese annuali per attività di R&S non siano inferiori a 30.000 euro e rappresentino “spesa incrementale”, cioè spesa sostenuta per ogni singola voce da a) a d) in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta 2012-2013-2014.
Il credito d’imposta sarà pari al 25% o al 50% calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi a-b-c-d, nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul periodo a decorrere dalla costituzione.
N. B. A decorrere dal 2017 la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento per tutte le voci di spesa e l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.
FRUIZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta può essere utilizzato tramite modello F24 inserendo il codice tributo 6857, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145’ (come da risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate), non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il codice deve essere inserito nella sezione ‘Erario’ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati’ o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati’. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
DOCUMENTAZIONE
I costi devono essere schedati tramite documentazione contabile – da allegare al bilancio – certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1 co. 35-36 della Legge 23.12.2014 n. 190 (modifiche all’art. 3 del DL n. 145/2013)
D.M. MEF-MiSE 27 maggio 2015
Art. 1 co. 15 e 16 della Legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232
Scade il 31-12-2020 alle 17:00