MiSE: Accordi per l’innovazione
Concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi con le Regioni interessate, denominati “Accordi per l’innovazione”.
SCADENZE
La disciplina sugli Accordi per l’innovazione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017 e al decreto direttoriale 25 ottobre 2017 è applicata alle proposte progettuali presentate dal 31 ottobre 2017, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La misura è stata rifinanziata con 206,6 milioni di euro.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.
TIPOLOGIA PROGETTI
Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
- Nanotecnologie
- Materiali avanzati
- Biotecnologie
- Fabbricazione e trasformazione avanzate
- Spazio
- Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020
PORTATA E DURATA
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.
FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni consistono in:
- un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili).
- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili).
PROCEDURA NEGOZIALE
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal DM 24 maggio 2017 è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente.
Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:
- la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale
- il piano strategico industriale aggiornato
- la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti
- la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto
Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta analizzando i seguenti elementi:
- rilevanza dell’iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi
- interesse industriale alla realizzazione dell’iniziativa in termini di capacità di favorire l’innovazione di specifici settori o comparti economici
- effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento
- valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell’iniziativa
- eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l’espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale
- capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale
Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione. Successivamente alla stipula dell’accordo, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto direttoriale 25 ottobre 2017 – Accordi per l’innovazione. Modalità e termini per la presentazione della proposta progettuale
- Decreto ministeriale 24 maggio 2017 – Accordi per l’innovazione
Scade il 31-12-2018 alle 17:00